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Fasce di rispetto stradale: cosa sono e quali sono le finalità

Le fasce di rispetto stradali sono aree di terreno adiacenti a una strada, su cui è vietato costruire o realizzare opere che possano interferire con la sicurezza stradale, la circolazione dei veicoli e dei pedoni, e la manutenzione della strada stessa. Le fasce di rispetto stradale sono un importante strumento di pianificazione urbanistica, che consente di garantire la sicurezza stradale, la manutenzione della strada e la qualità dell'ambiente urbano. Normativa di riferimento Il Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285/1992, ha riordinato la complessa materia cercando di costituire una sorta di “testo unico” per le distanze stradali e relative fasce di rispetto. Effettivamente era necessario per coordinare le diverse leggi e provvedimenti emanati nel tempo. Il legislatore ha distinto strade situate negli agglomerati urbani e quelle site in territorio agricolo; per le prime è stata consentita una maggiore flessibilità, attraverso l’imposizione di distanze minime e fasce di rispetto ridotte rispetto a quelle in territorio aperto. Se facciamo caso, troppo spesso gli edifici costruiti attorno alle strade e alle infrastrutture di trasporto non rispettavano un allineamento ordinato e continuo. Nella pianificazione urbanistica e territoriale è mancata la volontà di imporre allineamenti edilizi ordinati rispetto alle strade Toccò alla Legge ponte n. 765/1967 il compito ingrato di imporre alcuni limiti all’edificazione attorno alle strade fuori dai centri abitati, in particolare l’articolo 19, che provvide a perfezionare con successivo decreto D.M. 1404/1968. Il riferimento da cui prendere le distanze per le fasce di rispetto fu il ciglio stradale, definito in diverse modalità per cercare di eliminare dubbi interpretativi nel tracciamento. Il Decreto 1404/1968 risulta ancora efficace, e pertanto viene a sovrapporsi con le norme sopravvenute in materia, primo tra tutti il Codice della Strada D.L.gs. 285/1992 e relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 495/1992, e relative modifiche apportate con D.P.R. 610/1996. In questa sovrapposizione stratificata si vengono a creare ovviamente situazioni di incompatibilità, da evidenziare di volta in volta con una lettura e applicazione coordinata. I pianificatori territoriali e gli urbanisti devono porre molta attenzione in questo senso, perché corrono il rischio di far adottare strumenti urbanistici e piani regolatori con fasce di rispetto potenzialmente incompatibili coi suddetti ultimi provvedimento legislativi. Tipologie di fasce di rispetto stradale Esistono due tipologie di fasce di rispetto stradale: • Fascia di rispetto stradale interna, che si estende su ciascun lato della strada a partire dal suo asse, nel caso di strade e ferrovie di progetto, e dal suo limite, nel caso di strade e ferrovie esistenti. • Fascia di rispetto stradale esterna, che si estende su ciascun lato della strada a partire dal limite interno della fascia di rispetto stradale interna e si estende per una larghezza di 5 metri. Finalità delle fasce di rispetto stradale Le fasce di rispetto stradale hanno le seguenti finalità: • Garantire la sicurezza stradale, impedendo la costruzione di opere che possano ostacolare la circolazione dei veicoli e dei pedoni o che possano costituire un pericolo per la sicurezza degli utenti della strada. • Consentire la manutenzione della strada, garantendo lo spazio necessario per la realizzazione di interventi di manutenzione e di ristrutturazione della strada. • Migliorare l'estetica e l'accessibilità della strada, favorendo la realizzazione di opere di verde pubblico, di arredo urbano e di parcheggi. Casi di deroga In alcuni casi, è possibile ottenere una deroga alle disposizioni sulle fasce di rispetto stradale. La deroga può essere concessa dall'amministrazione comunale, previa valutazione delle specifiche esigenze del caso. Esempi di opere consentite in fascia di rispetto stradale In generale, in fascia di rispetto stradale è vietato costruire o realizzare opere che possano interferire con la sicurezza stradale, la circolazione dei veicoli e dei pedoni, e la manutenzione della strada stessa. Tuttavia, sono consentite alcune opere, tra cui: • Impianti di illuminazione stradale • Impianti di segnaletica stradale • Impianti di pubblica illuminazione • Impianti di arredo urbano • Parcheggi • Opere di verde pubblico Esempi di opere vietate in fascia di rispetto stradale Tra le opere vietate in fascia di rispetto stradale, si possono annoverare: • Case • Abitazioni • Uffici • Magazzini • Impianti industriali • Muretti • Recinzioni • Tetti • Piscine Le fasce di rispetto dentro e fuori dai centri abitati Il Codice della Strada, tramite il regolamento, ha operato una netta distinzione per effettuare interventi edilizi nelle fasce di rispetto stradali, in base al loro collocamento interno o esterno ai centri abitati. Pertanto si ricalca la distinzione dello stesso regolamento emanato con D.P.R. 495/1992, comprensivo delle modifiche del D.P.R. 610/1996. Per prima cosa si riporta la classificazione generale delle tipologie di strade secondo l’art. 2 comma 2 del Codice della Strada (2018), in quanto le successive definizioni delle fasce di rispetto sono scritte in funzione di queste classificazioni. Classificazione delle tipologie di strade. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D – Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali; F-bis Itinerari ciclopedonali. Fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati: art. 26 D.P.R. 495/1992 Si riporta integralmente le opere e manufatti realizzabili, relative distanze e definizioni estrapolandole a partire dal comma 2 e seguenti del Regolamento: 2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 1. 60 m per le strade di tipo A; 2. 40 m per le strade di tipo B; 3. 30 m per le strade di tipo C; 4. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; 5. 10 m per le “strade vicinali” di tipo F. 3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 1. 30 m per le strade di tipo A; 2. 20 m per le strade di tipo B; 3. 10 m per le strade di tipo C. 4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 1. 5 m per le strade di tipo A, B; 2. 3 m per le strade di tipo C, F. 5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati: art. 28 D.P.R. 495/1992 In questo caso si riporta integralmente l’articolo nella versione vigente ad oggi. 1. Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 1. 30 m per le strade di tipo A; 2. 20 m per le strade di tipo D. 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: 1. 30 m per le strade di tipo A; 2. 20 m per le strade di tipo D ed E; 3. 10 m per le strade di tipo F. 4. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 1. 3 m per le strade di tipo A; 2. 2 m per le strade di tipo D. 5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Le fasce di rispetto stradali sono aree di terreno adiacenti a una strada, su cui è vietato costruire o realizzare opere che possano interferire con la sicurezza stradale, la circolazione dei veicoli e dei pedoni, e la manutenzione della strada stessa. Le fasce di rispetto stradale sono un importante strumento di pianificazione urbanistica, che consente di garantire la sicurezza stradale, la manutenzione della strada e la qualità dell’ambiente urbano.

Normativa di riferimento

Il Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285/1992, ha riordinato la complessa materia cercando di costituire una sorta di “testo unico” per le distanze stradali e relative fasce di rispetto.

Effettivamente era necessario per coordinare le diverse leggi e provvedimenti emanati nel tempo. Il legislatore ha distinto strade situate negli agglomerati urbani e quelle site in territorio agricolo; per le prime è stata consentita una maggiore flessibilità, attraverso l’imposizione di distanze minime e fasce di rispetto ridotte rispetto a quelle in territorio aperto.

Se facciamo caso, troppo spesso gli edifici costruiti attorno alle strade e alle infrastrutture di trasporto non rispettavano un allineamento ordinato e continuo.

Nella pianificazione urbanistica e territoriale è mancata la volontà di imporre allineamenti edilizi ordinati rispetto alle strade

Toccò alla Legge ponte n. 765/1967 il compito ingrato di imporre alcuni limiti all’edificazione attorno alle strade fuori dai centri abitati, in particolare l’articolo 19, che provvide a perfezionare con successivo decreto D.M. 1404/1968. Il riferimento da cui prendere le distanze per le fasce di rispetto fu il ciglio stradale, definito in diverse modalità per cercare di eliminare dubbi interpretativi nel tracciamento.

Il Decreto 1404/1968 risulta ancora efficace, e pertanto viene a sovrapporsi con le norme sopravvenute in materia, primo tra tutti il Codice della Strada D.L.gs. 285/1992 e relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 495/1992, e relative modifiche apportate con D.P.R. 610/1996.

In questa sovrapposizione stratificata si vengono a creare ovviamente situazioni di incompatibilità, da evidenziare di volta in volta con una lettura e applicazione coordinata.

I pianificatori territoriali e gli urbanisti devono porre molta attenzione in questo senso, perché corrono il rischio di far adottare strumenti urbanistici e piani regolatori con fasce di rispetto potenzialmente incompatibili coi suddetti ultimi provvedimento legislativi.

Tipologie di fasce di rispetto stradale

Esistono due tipologie di fasce di rispetto stradale:

  • Fascia di rispetto stradale interna, che si estende su ciascun lato della strada a partire dal suo asse, nel caso di strade e ferrovie di progetto, e dal suo limite, nel caso di strade e ferrovie esistenti.
  • Fascia di rispetto stradale esterna, che si estende su ciascun lato della strada a partire dal limite interno della fascia di rispetto stradale interna e si estende per una larghezza di 5 metri.

Finalità delle fasce di rispetto stradale

Le fasce di rispetto stradale hanno le seguenti finalità:

  • Garantire la sicurezza stradale, impedendo la costruzione di opere che possano ostacolare la circolazione dei veicoli e dei pedoni o che possano costituire un pericolo per la sicurezza degli utenti della strada.
  • Consentire la manutenzione della strada, garantendo lo spazio necessario per la realizzazione di interventi di manutenzione e di ristrutturazione della strada.
  • Migliorare l’estetica e l’accessibilità della strada, favorendo la realizzazione di opere di verde pubblico, di arredo urbano e di parcheggi.

Casi di deroga

In alcuni casi, è possibile ottenere una deroga alle disposizioni sulle fasce di rispetto stradale. La deroga può essere concessa dall’amministrazione comunale, previa valutazione delle specifiche esigenze del caso.

Esempi di opere consentite in fascia di rispetto stradale

In generale, in fascia di rispetto stradale è vietato costruire o realizzare opere che possano interferire con la sicurezza stradale, la circolazione dei veicoli e dei pedoni, e la manutenzione della strada stessa.

Tuttavia, sono consentite alcune opere, tra cui:

  • Impianti di illuminazione stradale
  • Impianti di segnaletica stradale
  • Impianti di pubblica illuminazione
  • Impianti di arredo urbano
  • Parcheggi
  • Opere di verde pubblico

Esempi di opere vietate in fascia di rispetto stradale

Tra le opere vietate in fascia di rispetto stradale, si possono annoverare:

  • Case
  • Abitazioni
  • Uffici
  • Magazzini
  • Impianti industriali
  • Muretti
  • Recinzioni
  • Tetti
  • Piscine

Le fasce di rispetto stradali dentro e fuori dai centri abitati

Il Codice della Strada, tramite il regolamento, ha operato una netta distinzione per effettuare interventi edilizi nelle fasce di rispetto stradali, in base al loro collocamento interno o esterno ai centri abitati.

Pertanto si ricalca la distinzione dello stesso regolamento emanato con D.P.R. 495/1992, comprensivo delle modifiche del D.P.R. 610/1996. Per prima cosa si riporta la classificazione generale delle tipologie di strade secondo l’art. 2 comma 2 del Codice della Strada (2018), in quanto le successive definizioni delle fasce di rispetto sono scritte in funzione di queste classificazioni.

Classificazione delle tipologie di strade

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
F – Strade locali;
F-bis Itinerari ciclopedonali.

Fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati: art. 26 D.P.R. 495/1992 

Si riporta integralmente le opere e manufatti realizzabili, relative distanze e definizioni estrapolandole a partire dal comma 2 e seguenti del Regolamento:

  1. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  1. 60 m per le strade di tipo A;
  2. 40 m per le strade di tipo B;
  3. 30 m per le strade di tipo C;
  4. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
  5. 10 m per le “strade vicinali” di tipo F.
  1. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  1. 30 m per le strade di tipo A;
  2. 20 m per le strade di tipo B;
  3. 10 m per le strade di tipo C.
  1. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
  1. 5 m per le strade di tipo A, B;
  2. 3 m per le strade di tipo C, F.
  1. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
  2. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
  3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
  4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati: art. 28 D.P.R. 495/1992 

In questo caso si riporta integralmente l’articolo nella versione vigente ad oggi.

  1. Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamentifronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  1. 30 m per le strade di tipo A;
  2. 20 m per le strade di tipo D.
  1. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
  2. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
  1. 30 m per le strade di tipo A;
  2. 20 m per le strade di tipo D ed E;
  3. 10 m per le strade di tipo F.
  1. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
  1. 3 m per le strade di tipo A;
  2. 2 m per le strade di tipo D.
  1. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.